Diritto CommercialeCon il fallimento viene meno la legittimazione attiva dei soci contro gli amministratori nel giudizio di responsabilità, ex art. 2476 c.c., in quanto la prosecuzione dell’azione spetta solo al curatore fallimentare ex art. 146 L. F.

21 Ottobre 20160

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.11264 del 31/05/2016 ha precisato che nel caso di fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. per le società per azioni e – oggi – dall’art. 2476 c.c. per quelle a responsabilità limitata, confluiscono nell’unica azione prevista dall’art. 146, comma 2, lett. a), L.F. – nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 130 – di cui è titolare il curatore, con la legittimazione del quale non può concorrere quella dei creditori sociali per l’azione già di loro spettanza, essendo quest’ultima assorbita, in costanza della procedura fallimentare, dall’azione di massa, e non potendo – quindi – finché dura il fallimento, ad essa sopravvivere, ancorché il curatore rimanga inerte.

La sostituzione del curatore alla società fallita, in persona dei suoi legali rappresentanti, nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità rappresenta soltanto una particolare manifestazione specifica del generale effetto, previsto nell’art. 43 L.F. comma 1°, per cui nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento sta in giudizio esclusivamente il curatore.

 

Avv. Carolina Boccia

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