Il Tribunale di Rimini con un’interessante decisione del 12 maggio 2016 ha confermato l’orientamento della Suprema Corte di legittimità in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (così in motivazione anche Cass. civ. sent. n. 15605/2002).
Detto orientamento va confermato e ribadito anche nell’ipotesi in cui vengano contestualmente assoggettate a pignoramento tutte le quote sociali della società personale, poiché non si è in presenza del pignoramento di un bene in comunione pro indiviso tra i condebitori, ma di distinti pignoramenti riuniti in un unico atto, che colpiscono beni giuridici diversi, ovvero ciascuno la quota di esclusiva pertinenza di un socio. È, quindi, corretto il rilievo per cui sarebbe ben possibile l’assegnazione separata di alcune delle quote espropriate a scapito delle altre e, trattandosi di pignoramenti distinti, le relative vicende giuridiche potrebbero divergere dando luogo all’inconveniente già segnalato dalla Suprema Corte di Cassazione nel lontano 2002.
Avv. Carolina Boccia