Nuova pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n.4406/2017) a conferma dell’esclusione del privilegio generale di cui all’articolo 2751 bis, n. 2 c.c. per i compensi dell’amministratore, anche di nomina giudiziaria.
A conferma di una corrente giurisprudenziale già consolidata (Cass. civ. n. 2729/2014; Cass. civ. n.11652/2007; Cass. civ. n. 9911/2004), la Suprema corte conferma nuovamente l’esclusione del privilegio generale di cui all’articolo 2751 bis, n. 2 c.c. per i compensi dell’amministratore, anche di nomina giudiziaria. La funzione organica svolta dall’amministratore, secondo i Giudici della cassazione, esclude la prevalenza dell’elemento intellettuale e l’assunzione del rischio per il conseguimento del risultato, requisiti ritenuti indefettibili per la qualificazione dell’opera come professionale di cui agli artt. 2222 ss c.c., unica ad essere garantita dal privilegio generale.
avv. Alfredo Riccardi