Con recentissima pronuncia la Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 1095, Sez. I del 21/01/2016) ha precisato che la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361, comma 2°, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale – la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’art. 2479, comma 2° n 5 c.c..
Da ciò discende, come importante conseguenza, che può essere dichiarato il fallimento della società di fatto, cui la società di capitali abbia partecipato, una volta accertati i presupposti (esistenza e insolvenza), e anche il fallimento in estensione dei soci (società di capitali) ai sensi dell’art. 147, comma 1° L.F..
avv. Alfredo Riccardi