Con recentissima pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, sez. I 13 ottobre 2015, n. 20559 – Pres. Ceccherini – Est. Loredana Nazzicone, ha precisato che allo stato attuale della legislazione, non può ritenersi ammissibile il concordato di un gruppo di imprese, posto che: (i) la competenza territoriale del tribunale fallimentare stabilita dagli articoli 9, 161 e 195 L.F. ha natura inderogabile; (ii) il concordato deve riguardare individualmente le singole società del gruppo; (iii) il concordato preventivo della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili, i quali beneficiano soltanto dell’effetto esdebitatorio, ai sensi dell’articolo 184, comma 2, L.F. unicamente per i debiti sociali, non per quelli personali di ciascuno di loro; (iv) in presenza di un concordato di diverse società legate da rapporti di controllo, anche ove soggette a direzione unitaria, occorre tenere distinte le masse attive e passive, le quali conservano la loro autonomia giuridica, dovendo restare separate le posizioni debitorie e creditorie delle singole società; (v) sul piano procedimentale, le maggioranze per l’approvazione del concordato devono essere calcolate in riferimento alle singole imprese del gruppo.
avv. Alfredo Riccardi