La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (Sez. I 24 maggio 2016 n.10710) ha statuito che l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento – è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ..
Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguardava un fideiussore che aveva formulato opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca con il quale gli veniva ingiunto, in solido al debitore principale, di pagare una determinata somma a favore del creditore. Tale decreto era fondato su di un atto di transazione e su un assegno rilasciato dal fideiussore a garanzia dell’obbligazione, da riscuotersi in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale. L’opponente pertanto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo rilevando che l’emissione di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/33, con conseguente nullità del patto di garanzia.
Il creditore opposto, invece, rivendicava la validità del titolo emesso in funzione del contratto autonomo di garanzia intercorso col fideiussore ed il Tribunale di Palermo, in accoglimento delle tesi difensive del creditore, respingeva l’opposizione.
Il fideiussore avanzava gravame ribadendo che l’emissione di un assegno postdatato comporta la nullità del patto di garanzia sottostante qualificabile come fideiussione, ma la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di prime cure respingendo l’impugnazione e ritenendo che la postdatazione non renda nullo il titolo in sé, ma renda nulla solo la postdatazione con la conseguenza che il prenditore può esigerne l’immediato pagamento restando valido il sottostante patto di garanzia.
Il fideiussore proponeva ricorso per cassazione formulando il seguente quesito di diritto: ”Se l’emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia di un altrui futuro adempimento comporta, stante la violazione degli artt. 1 e 2 della legge assegni e dell’art. 1343 c.c., la nullità del sottostante patto di garanzia, vista la natura imperativa delle citate norme.”.
La Suprema Corte di legittimità accoglieva il motivo di gravame statuendo, anche alla luce delle precedenti pronunce di legittimità (e plurimis Cass. civ. sent. n. 26232 del 22 novembre 2013), che l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 c.c..
avv. Edgardo Riccardi