Diritto BancarioPossibilità di prevedere una durata della fideiussione inferiore a quella del rapporto garantito

5 Marzo 20150

Con una recente sentenza la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 27531 del 30/12/2014 – Estensore Rubino) affronta un argomento di rado trattato dalla giurisprudenza.

Segnatamente, i giudici di legittimità affermano che deve ritenersi consentita la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito; tale ipotesi, sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito ο a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale.

Precisano i giudici della Suprema Corte che è la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente del debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa (art. 1941 terzo comma c.c.).

Ne segue che, laddove il rapporto garantito sia un contratto di mutuo ipotecario (come nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità), se per l’intero periodo di prestazione della garanzia il piano di ammortamento è stato rispettato, e il debitore non è decaduto dal beneficio del termine e non si è verificato alcun inadempimento, il residuo credito capitale, pur in quel momento esistente, non è però esigibile, e pertanto il fideiussore non potrà essere tenuto a pagare per un inadempimento verificatosi dopo la scadenza della garanzia.

avv. Edgardo Riccardi

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