Diritto BancarioAl fideiussore di una società non si applica la tutela del codice del consumo

15 Aprile 20150

La tutela del consumatore è da escludere quando il contratto di fideiussione sia stato concluso da una persona fisica che agisce a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale.

La giurisprudenza prevalente ritiene che quando il fideiussore sia una persona fisica che, pur non agendo nell’ambito di un’attività professionale, garantisce un debito contratto da soggetto che invece agisce nell’ambito imprenditoriale, come una società, vada esclusa l’applicabilità al garante del codice del consumo. Si tratta di orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, conforme alla giurisprudenza espressa dalla Corte di giustizia europea, recentemente ribadito dalla terza Sezione della Corte di Cassazione Civile con la sentenza n.25212/2011.

La Corte di giustizia della Comunità europea – con sentenza 17 marzo 1998, emessa a seguito di richiesta di interpretazione pregiudiziale della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 n.85/77/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali – ha da tempo escluso l’applicabilità della tutela del consumatore quando il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di un’attività professionale.

La Suprema Corte ha quindi seguito tale linea interpretativa (ordinanza del 13 giugno 2006, n.13643) evidenziando il collegamento intercorrente tra il contratto costitutivo del debito principale garantito e quello dell’obbligazione fideiussoria. La fideiussione rientra infatti nella categoria dei “contratti collegati”, che ricorre quando due o più contratti, che mantengono la loro autonomia causale, hanno come fine la realizzazione di un’unica operazione economica.

La funzione della fideiussione si sostanzia in un rafforzamento “accessorio” del debito principale garantito, in maniera tale da non poter non porre lo stesso rapporto principale come punto di riferimento per l’indagine circa l’applicazione o meno del codice del consumo.

Muovendo da tali presupposti la Cassazione ha proposto un’interpretazione restrittiva dell’articolo 1469 c.c., ritenendo che la qualità del debitore principale «attrae» quella di fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore.

Nel caso in cui la fideiussione sia stata rilasciata a garanzia di obbligazioni derivanti da rapporti imprenditoriali, il garante non può pertanto essere qualificato, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.2006/2005, come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta” ed invocare la tutela prevista dal codice del consumo.

avv. Edgardo Riccardi

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