La natura contrattuale del lodo irrituale non può ritenersi ostativa dell’iscrizione dello stesso al Registro delle imprese posto che, da un lato, l’art. 34 del D.Lgs. n. 5/2013 al comma 5 bis equipara, quanto all’iscrizione al Registro delle imprese, il lodo alla sentenza, senza distinzione tra lodo rituale e irrituale, dall’altro, lo stesso articolo, al precedente comma 5, prevede espressamente il procedimento per arbitrato irrituale quale possibile modalità di risoluzione di controversie relative all’impugnazione di delibere assembleari. Pertanto, in virtù di tali previsioni normative, deve trarsi che anche ai sensi dell’art. 2470 c.c. il lodo, sia rituale che irrituale, recante disposizioni relative alle titolarità di quote di S.r.l., debba essere iscritto nel Registro delle Imprese, così come le sentenze recanti tal genere di disposizioni (così deciso dal Tribunale di Milano il 21/02/2015).
Avv. Angelo Di Gaeta