Il Tribunale di Roma con decisione del 21 luglio 2014 è intervenuto sul problema delle dimissioni rese dall’intero collegio sindacale. Sul punto è stato precisato che onde non privare la società di un necessario organo previsto dalla legge, la rinunzia di un membro del collegio sindacale ha efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con la sostituzione ex lege del dimissionario con il sindaco supplente.
L’istituto della prorogatio tutela l’interesse a garantire la continuità del collegio sindacale e, più in generale, l’esigenza di continuità degli organi sociali impedendo l’interruzione nell’assolvimento delle loro funzioni: se la continuità dell’organo amministrativo evita che si generino vuoti di potere da parte di chi deve gestire l’impresa sociale, la continuità dell’organo di controllo garantisce che non venga meno, neppure in via temporanea, l’attività di vigilanza e, dall’altra, che tale continuità, mentre con riferimento agli amministratori riguarda la maggioranza dell’organo, in relazione al collegio sindacale si manifesta nella intrinseca necessità di conservare l’organo nella sua completezza.
La rinuncia dell’intero collegio sindacale non è idonea a produrre immediatamente l’effetto della loro sostituzione con i due supplenti dal momento che, in tale ipotesi, non si avrebbe costituzione di collegio sindacale con un minimo di tre componenti.
Avv. Angelo di Gaeta