La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n.21/2025 ribadisce la natura devolutiva piena del giudizio di reclamo instauratosi all’esito dell’apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore.
Nella fattispecie il reclamante lamentava di non essersi potuto difendere, per cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla propria condotta, nel procedimento unitario instauratosi dinanzi il Tribunale.
A tal riguardo la Corte d’Appello partenopea ha ritenuto che l’attuale formulazione dell’art. 51 CCII non abbia mutato la natura del mezzo d’impugnazione già previsto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento conservandone l’effetto devolutivo pieno.
In ragione di tanto, laddove fossero esistite ragioni ostative che avrebbero pregiudicato il diritto di difesa della parte in sede di procedimento unitario, quest’ultima in sede di impugnazione, stante l’effetto devolutivo pieno del giudizio d’appello, aveva l’onere di provare l’insussistenza dei requisiti necessari per l’apertura della procedura concorsuale (onere nel caso di specie non soddisfatto).
Il reclamo veniva rigettato anche nel merito condividendo appieno la Corte tutte le argomentazioni difensive spiegate dallo Studio Legale Riccardi che ha assistito la procedura concorsuale.