Con la recentissima sentenza n.5089/2025 pronunciata dalle Sezioni Unite si è finalmente composto il contrasto sulla competenza a decidere sulla domanda revocatoria di un atto di scissione societaria.
Il Supremo consesso ha chiarito che l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. 2506 ter, 2503 e 2503 bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste, entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario.
Al contrario, l’azione revocatoria ex art. 66 L.F. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella del tribunale delle imprese.