In data 27.01.2025 le Sezioni Unite con la sentenza n.1898 hanno chiarito quali caratteristiche debba avere il cosiddetto elemento soggettivo nell’azione revocatoria quanto l’insorgenza del credito sia successiva all’atto dispositivo da dichiarare inefficace.
In merito gli ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto.
Ai fini della revocatoria di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, l’elemento soggettivo richiesto ai sensi dell’art. 2901, primo comma, cod. civ., è costituito dalla dolosa preordinazione dell’atto, il che implica che il debitore abbia compiuto l’atto stesso con l’intento di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro.
Pertanto, in tali situazione è richiesta la prova che il debitore abbia agito in previsione del sorgere dell’obbligazione per rendere più difficile o precludere l’azione esecutiva del creditore, e che il terzo acquirente fosse consapevole di tale intento (cosiddetto dolo specifico).