La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.6702 pronunciata dalla Sez. VI il 19.03.2018 ha affermato un importante principio di diritto precisando che sia l’azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. “revocatoria risarcitoria” (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all’azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. Nello stesso senso più recentemente si è pronunciato il Tribunale di Roma Sez.II con sentenza n.2114/2020.