La figura del socio occulto, ovverosia del soggetto partecipante ad una società palese che opera limitatamente ai rapporti interni alla società mentre non si manifesta nei rapporti esterni, è configurabile soltanto nelle società di persone.
Invero il rispetto dei requisiti di forma e degli oneri pubblicitari previsti in relazione alla costituzione delle società personali costituisce mera condizione di regolarità, e non di esistenza ed efficacia anche esterna del contratto sociale.
Ciò porta a ritenere che la mancata esteriorizzazione del rapporto sociale non infici la sua valida costituzione e la sua efficacia anche verso i terzi: il socio occulto assume, dunque, tutti i diritti e le obbligazioni scaturenti dalla partecipazione ad una società di persone.
Viceversa la figura di socio occulto non è compatibile con le società di capitali, le quali vengono costituite in base a un formale contratto di società, in cui lo status di socio è acquisito a seguito di formalità e attività non surrogabili per fatti concludenti (cfr. Trib. Venezia sez. impresa sent. del 21.09.2024; Trib. Bologna, sez. impresa, 25 maggio 2022, n. 1407; Trib. Catanzaro, sez. impresa, 23 giugno 2023, n. 1041; Trib. Venezia, sez. impresa, 5 febbraio 2024, n. 352).