L’articolo 2477 penultimo comma del codice civile prevede che, laddove vengano superati i limiti indicati dal secondo comma, l’assemblea dei soci che approva il bilancio deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Nel caso trattato dallo Studio legale Riccardi una società, con sede legale a Milano, sebbene avesse superato i limiti di cui al comma 2° lettera c) dell’art. 2477 c.c., aveva omesso di nominare l’organo di controllo e/o il revisore e su istanza del conservatore del Registro delle Imprese il Tribunale aveva provveduto alla nomina di un sindaco unico d’ufficio.
Nelle more che il decreto di nomina acquistasse efficacia la società provvedeva a nominare un sindaco unico e lo Studio Legale Riccardi proponeva ricorso ex art. 742 c.p.c. per la revoca dell’originario decreto di nomina officiosa del sindaco unico.
In data 17.02.2025 il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta del ricorrente ed ha revocato l’originario decreto.