Lo Studio Legale ha assistito dinanzi il Tribunale di Monza una società in liquidazione giudiziale promuovendo un’azione di indebito oggettivo nei confronti di una società di persone cancellata dal registro delle imprese invocando a tal riguardo la responsabilità del socio illimitatamente responsabile post cancellazione per le obbligazioni non soddisfatte della società.
La sottoscritta difesa, ai fini dell’accoglimento dell’azione di indebito, ha provato tutti gli elementi costitutivi della domanda, ovverosia il pagamento indebito e l’assenza di cause giustificative.
Quanto alla prova dei cosiddetti “fatti negativi” (inesistenza di cause giustificative) si è richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi in subiecta materia la quale ha precisato che la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (in tal senso Cass. civ. n.22872/2010; Cass. civ. n.7501/2012; Cass. civ. n.17146/2003; Cass. civ. n.22872/2010; Cass. Civ. n.18483/2010).
Infine, dopo aver invocato in giudizio tutti gli ex soci della società cancellata (ai fini di una corretta integrazione del contraddittorio), si è citato e chiesto la condanna del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni non soddisfatte dalla società (in termini Cass. civ. n.24955/2013; Cass. S.U. 6070/2013; Cass. Civ. n.13386/2019 e Cass. Civ. n.16362/2020).
La controversia, vista la fondatezza della domanda e delle argomentazioni poste a suo sostegno, è stata definita transattivamente con soddisfazione per la procedura concorsuale.