La banca non è responsabile per la levata del protesto in presenza di una denuncia di smarrimento titoli
Il Tribunale di Nola (NA) accoglie il reclamo di un istituto di credito patrocinato dallo Studio Legale Riccardi s.s. e riforma l’ordinanza cautelare pronunciata all’esito di un procedimento cautelare atipico (ex art. 700 c.p.c.) con la quale la banca era stata ingiustamente condannata al pagamento delle spese legali .
La fattispecie tra origine da un ricorso cautelare presentato da un correntista che lamentava la sottoscrizione apocrifa di alcuni titoli di credito (assegni bancari di conto corrente) presentati all’incasso da un terzo soggetto che, a suo dire, se ne era illegittimamente appropriato. All’esito di denuncia di smarrimento dei titoli la banca, stante l’assenza di fondi, consegnava gli stessi al notaio per la levata del protesto e di tanto si doleva il correntista chiedendo un’inibitoria ed una condanna al pagamento delle spese legali anche della banca.
L’istituto di credito condannato in prime cure spiegava reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ottenendo la riforma dell’ordinanza per carenza di legittimazione/titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.