L’usucapione è possibile in costanza di fallimento
Con ordinanza n.28880/2023 la Suprema Corte di Cassazione esamina quelli che sono gli effetti della trascrizione della sentenza di fallimento rispetto ad un acquisto ad usucapionem di diritti reali.
Le conclusioni sono di rilevante interesse in quanto viene precisato che rispetto all’acquisto ad usucapionem non opera il combinato disposto degli artt. 42 e 45 L.F. per cui, per evitare che l’usucapione si possa realizzare in costanza di fallimento, necessita l’attivazione da parte della curatela di apposito rimedio atto ad interrompere il fenomeno dell’acquisto a titolo originario.