Revoca del fallimento e compenso del curatore
La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (Sez.1a n. 27523 del 28.09.2023, Presidente Cristiano, Estensore Terrusi è tornata sull’annoso problema del soggetto sul quale debba gravare il compenso del curatore in ipotesi di revoca della dichiarazione di fallimento.
A tal riguardo con la pronuncia in commento i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che nell’ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare, sin dall’atto introduttivo, il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del Tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull’apertura della procedura; in mancanza, non è possibile porre tale compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare dall’amministrazione dello Stato.
Nella fattispecie esaminata la sentenza impugnata è stata cassata avendo posto a carico della società fallita tornata in bonis il saldo del compenso del curatore, liquidato a fallimento revocato, senza individuare la parte tenuta al pagamento ed in assenza di accertamento sull’eventuale colpa degli onerati rispetto alla causazione del fallimento, anzi, avendola esclusa.