Il creditore ipotecario o pignoratizio con garanzia prestata da terzo fallito non è tenuto a presentare domanda di ammissione al passivo
La recentissima Sentenza n. 8557/2023 della Cassazione Civile a sezioni unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale risalente e particolarmente rilevante sulla posizione del creditore ipotecario o pignoratizio con garanzia prestata da terzo poi dichiarato fallito, statuendo che il creditore, anche dopo la novella dell’art. 52, comma 2, l.f. (modificato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 5/2006) non può né deve presentare domanda di ammissione al passivo fallimentare, essendo compito del curatore tener conto delle legittime cause di prelazione e predisporre, di conseguenza, il piano di riparto dell’attivo. Nel caso in cui tale piano ledesse il diritto alla distribuzione delle somme del creditore con prelazione, questi potrà esperire reclamo ai sensi dell’art. 110, comma 3, l.f. per accertare l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, oltre che l’an e il quantum debeatur.