Obbligo d’informazione anche per l’investitore aduso ad investimenti ad alto rischio
Con Ordinanza n. 35789 del 06/12/2022 resa dalla Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, Estensore dott. Eduardo Campese è stato precisato che in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti “ratione temporis” dall’art. 21 del d.lgs.n. 58 del 1998 e dall’art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell’investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l’obbligo informativo all’obiettivo del riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole.