Interpretazione dell’art.2 co.2° sexies lett. g) L. n.89/2001
La Corte d’Appello di Napoli con decisione del 09.02.2023 ha rigettato l’opposizione del Ministero della Giustizia al decreto concesso all’esito di una domanda di equa riparazione proposta da un istituto di credito .
Nello specifico il Ministero opponente riteneva fosse stata erroneamente disapplicata la disposizione contenuta nell’art. 2, comma 2-sexies, lettera g) della L. n. 89/2001, secondo cui “si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
In particolare l’avvocatura di Stato assumeva che la somma di oltre cinquantamila euro, per la quale v’era stata controversia, fosse da considerarsi “irrisoria” in relazione alla situazione patrimoniale vantata dall’Istituto di credito e, per tali ragioni, alcun indennizzo gli andava riconosciuto.
La Corte ha rigettato l’opposizione del Ministero della Giustizia ed ha offerto un’interpretazione della norma del tutto innovativa ed originale precisando che giammai le controversie aventi ad oggetto una pretesa creditoria maggiore di 500 euro possano essere considerate “irrisorie”. Invero, l’inciso finale contenuto nella lettera g) del citato art.2 co.2 sexies della L. n.89/2001 non va letto nel senso che ogni volta che l’oggetto della controversia sia superiore ad Euro 500,00 il giudice è tenuto ad apprezzare l’effettiva pretesa in relazione alla situazione economica patrimoniale della parte. Bensì, al contrario, l’obbligo del giudice di valutare le condizioni personali della parte sussistono quando ci si trovi in presenza di una pretesa oggettivamente “irrisoria” (al di sotto dei 500 euro) perchè in quel caso può necessitare una valutazione economica-patrimoniale della parte sì da non giustificare il diniego del diritto all’indennizzo persino in presenza di una pretesa oggettivamente molto modesta.