I sindaci non sono responsabili se non possono impedire il fatto dannoso
La Corte d’Appello di Napoli, su istanza dello Studio Legale Riccardi, ha sospeso la provvisoria esecuzione di una sentenza pronunciata dal Tribunale delle Imprese di Napoli che in prime cure aveva condannato il Presidente del collegio sindacale di una holding sul presupposto di non aver fatto nulla per impedire il realizzarsi del fatto dannoso posto in essere dagli amministratori.
La Corte d’appello partenopea, sposando la tesi difensiva dello Studio Legale Riccardi, ha condiviso quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori di società di capitali richiede non solo la prova dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell’amministratore ma, anche, che l’attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l’omessa vigilanza rileva solo quando l’attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio (in termini Cass. civ. n.28357/2020).