Chiarimenti sul termine biennale dell’art. 2751 bis n.2 c.c.
La Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta (Cass. civ., 9 maggio 2022 n. 14548) sul delicato problema concernente l’esatta perimetrazione del termine biennale previsto dall’art. 2751 bis n.2 c.c..
In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali (nella specie: dottore commercialista), in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli ultimi due anni di prestazione previsto dall’articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile, va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.
In altri termini, gli ultimi due anni di prestazione di cui parla la norma sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l’unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.