Esclusa la possibilità di riqualificare d’ufficio un mutuo fondiario corrispondente al modello legale concesso oltre il limite di finanziabilità
Le Sezioni Unite intervengono e risolvono, favorevolmente per gli Istituti di credito, il problema del limite di finanziabilità per i mutui fondiari.
Precisano i giudici di legittimità che qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Pertanto non è nullo né riqualificabile come mutuo “ordinario”, ma è un perfetto mutuo “fondiario”, quello stipulato tra banca e cliente pur superando il limite massimo finanziabile (80% del valore dell’immobile concesso in ipoteca) ex articolo 38 Dlgs n. 385/93 in combinazione con la delibera Cicr 22 aprile 1995.
Le Sezioni Unite non solo “salvano” il contratto di mutuo, ritenendo che la violazione del limite di finanziabilità non rappresenti un contrasto con una norma imperativa (in quanto essa è preordinata solo alla specificazione dell’oggetto del contratto) e, quindi, non concreti una causa di nullità del contratto, ma salvano pure la caratteristica fondiaria del mutuo, con tutti i benefici applicativi che ne conseguono.
Vedasi Cassazione Civile Sezioni Unite 16.11.2022 n.33719