Azione di responsabilità e successivo fallimento-Legittimazione esclusiva del curatore
L’art. 2476, comma 3, c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata le legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta.
Tuttavia, una volta sopravvenuto il fallimento della società, la legittimazione dell’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al curatore – ai sensi dell’art. 146, comma 2, della legge fallimentare – venendo in essa assorbita quella, straordinaria, già di spettanza dei soci.
Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora il curatore non intenda
proseguire l’azione la causa deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci.
Cosi deciso da Cassazione Civile con decisione del 22 giugno 2022 n. 20180