Ammissibile giudizio revocatorio contro una procedura fallimentare
Lo Studio Legale Riccardi ha patrocinato vittoriosamente una procedura concorsuale in un giudizio revocatorio teso a far dichiarare inefficace (ex art. 2901 c.c.) una cessione d’azienda compiuta dal fallito quand’era ancora in bonis.
Nelle more del giudizio revocatorio, dopo aver ottenuto in via cautelare il sequestro giudiziario dell’azienda oggetto di domanda revocatoria, la convenuta veniva a sua volta dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord e conseguente interruzione del processo.
Lo Studio Legale Riccardi, nell’interesse della curatela fallimentare, conformemente al recente indirizzo delle Sezioni Unite (sentenza n.12476/2020), riassumeva il giudizio revocatorio interrotto nei confronti dell’altra procedura concorsuale al fine di ottenere una delibazione pregiudiziale costitutiva di inefficacia che le avrebbe consentito di poter presentare domanda di restituzione ex art. 103 L.F. delle aziende trasferite ovvero, qualora ciò non fosse possibile, l’ammissione al passivo per una somma pari all’equivalente pecuniario del valore dei beni oggetto dell’atto dispositivo revocando.
La Settima Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli, G.U. dott. F. Paolo Feo, in accoglimento della domanda spiegata dal fallimento attore, ha dichiarato l’inefficacia ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. dell’atto di cessione di ramo d’azienda nei confronti di un’altra procedura fallimentare come da provvedimento giudiziario che si allega.