L’azionista non socio di cooperativa non può recedere dalla compagine sociale e contestare il valore di liquidazione delle azioni deliberato dall’Assemblea dei soci
Lo Studio Legale Riccardi ottiene un importante provvedimento giudiziale da parte del Tribunale delle Imprese di Napoli che in sede di reclamo ex artt. 739 e ss. c.p.c. ha revocato un precedente provvedimento di nomina di un esperto compiuto ai sensi dell’art.2437 ter u.c. c.c..
Nello specifico un azionista non socio di un istituto di credito, in seguito a trasformazione dell’istituto bancario, assumeva di aver esercitato il proprio diritto di recesso dalla compagine sociale e, contestualmente, contestava ai sensi dell’art. 2437 ter co. 6° c.c. il valore di liquidazione delle azioni determinato dall’Assemblea dei soci.
Il Tribunale delle Imprese di Napoli, in accoglimento del ricorso presentato dall’azionista, nominava un esperto affinché, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2437 ter c.c., venisse determinato il valore delle azioni della trasformanda società.
Avverso detto provvedimento l’Istituto di Credito con il patrocinio legale dello Studio Riccardi proponeva reclamo al Collegio ed il Tribunale delle Imprese di Napoli, nella composizione dei dott.ri Grimaldi (Presidente), Fucito e Criscuolo, con proprio decreto, che si allega, ha accolto e condiviso integralmente le tesi difensive della banca reclamante.
Invero con il citato provvedimento è stata negata la legittimazione dell’azionista non socio a poter esercitare diritti personalissimi, quali quelli del recesso, riservati in via esclusiva al socio e non all’azionista e, di conseguenza, vieppiù quelli di contestazione del valore di liquidazione delle azioni previsti dall’ultimo comma dell’art.2437 ter c.c..
Tale interpretazione trova conferma e viene avvalorata dalla disciplina speciale dettata dal TUB che regola differentemente i diritti dei soci dell’ente da quelli degli azionisti non soci (al riguardo vedasi art. 30 u.c. che espressamente e testualmente sancisce che: “Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2”).