Revocabile il conferimento di beni immobili in una costituenda società
Lo Studio Legale Riccardi ottiene la dichiarazione di inefficacia (ex art. 2901 c.c.) di un atto di conferimento di immobili in una costituenda società di diritto straniero effettuato da un fideiussore di società insolvente.
Il Tribunale di Napoli, con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico giustificante l’accoglimento dell’azione revocatoria, si allinea all’orientamento giurisprudenziale costante della Suprema Corte di Cassazione precisando che esso vada accertato con riguardo alla persona fisica che rappresenta l’ente collettivo ex art. 1391 c.c. (per tutte Cass. civ. n.23891/2013).
Analogamente, per quanto concerne la sussistenza dell’ulteriore elemento oggettivo (eventus damni) giustificante l’accoglimento della revocatoria, il Tribunale conferma che non è richiesta l’incapienza o la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, bensì soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (in tal senso Cass. civ. Sez.2, sent. n.1902/2015; Cass. civ. n.1896/2012).