Inadempimento concordato e fallimento successivo – Non necessaria la preventiva risoluzione
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.Lgs. n.5 del 2006 e dal D.Lgs. n.169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del P.M. o su istanza propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato preventivo ex art.186 l.fall.
Cassazione civile sez. un., 14/02/2022, n.4696