Fallimento delle Onlus
È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2545 -terdecies e 2082 c.c. e art. 1 L. Fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l’eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la “diversa previsione di legge” contemplata dall’art. 2545 -terdecies c.c., comma 2. II.
L’accertamento della natura commerciale dell’attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all’autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.
Cassazione civile sez. I, 20/10/2021, n.29245