Revocabile anche il compenso del liquidatore
Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se ricorrono i presupposti dell‘art. 67, comma 2 L.F., i pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore, non ricorrendo in tal caso né l’eccezione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a) L.F., che si riferisce ai pagamenti delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all’imprenditore, poi fallito, di esercitare l’attività oggetto della sua impresa; né l’eccezione di cui all’art. 67, comma 3, lett. f) L.F., che si riferisce ai pagamenti eseguiti a favore dei soggetti costituenti la forza lavoro dell’impresa, non a quelli che il liquidatore si autoattribuisce preferendo se stesso agli altri creditori della società, in violazione della “par condicio creditorum”.
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 28/09/2021), n.26244