Le società di persone se cancellate dal registro delle imprese di presumono esistenti
La società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori considerati con la cancellazione dal registro delle imprese, recte con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese.
Ed invero, la disciplina di cui all’art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, è estesa alle società di persone quanto agli effetti estintivi, mentre lo stesso discorso non vale per il solo imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.
Nelle società di persone, in effetti, è l’atto di cancellazione dal registro delle imprese a provocare il medesimo effetto estintivo definito per le società di capitali nell’art. 2495 cod. civ., posto che, nell’ipotesi di semplice inattività, l’organizzazione sociale è in grado di sopravvivere, entro determinati limiti temporali, anche ai suoi soci, ex art. 2272 n. 4 cod. civ..
Tuttavia, l’annotazione della società di persone nel registro delle imprese, a differenza della società di capitali ove l’iscrizione nel registro ha valore costitutivo, per la società di persone conserva invece effetto dichiarativo, formando quindi una presunzione di estinzione (o di esistenza) anche là dove perdurino (o non perdurino) rapporti od azioni concernente il sodalizio.