IVA e procedure concorsuali
Con la L. n.106/2021 di conversione del decreto “Sostegni Bis” (DL n.73/2021) sono state apportate significative modifiche all’art. 26 del DPR n.633/1972 potendo il cedente o il prestatore di servizi emettere la “nota di variazione IVA” in caso di mancato pagamento (anche parziale) del corrispettivo da parte del cessionario o committente a decorrere dalla data in cui quest’ultimo è stato assoggettato ad una procedura concorsuale.
Il momento di emissione della nota di variazione IVA va quindi individuato con la data della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.