Concordato preventivo inammissibile-Diritto del commissario alla liquidazione del compenso
In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165, comma 2, all’art. 39 l.fall. – il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga “al termine della procedura” – comporta che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, della procedura concordataria, il tribunale competente ancora mantiene il potere di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al commissario giudiziale, «una volta che tutte le sue attività si siano concluse».
Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, n.15789