Stato passivo e contestazioni
In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione.
Non può trovare applicazione, infatti, il disposto dell’articolo 329 del Cpc rispetto a un provvedimento giudiziale non ancora emesso.
Inoltre l’articolo 95, secondo comma, della legge Fallimentare, introdotto dal decreto legislativo n. 169 del 2007, prevede che i creditori possano esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.
Cass. civ., 2 febbraio 2021 n. 2289