ApprofondimentiCrisi D'ImpresaOpposizione allo Stato passivo e onere di allegazione

20 Maggio 20210

Opposizione allo Stato passivo e onere di allegazione

 

In tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi dell’articolo 9, comma primo, del decreto ministeriale n. 44 del 2011, sicché, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, ex articolo 99, comma secondo, n. 4), della legge Fallimentare, che siano custoditi nel detto fascicolo informatico.

Ne consegue che l’articolo 99 suddetto, a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, «l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti» non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo.

Cass. civ., 8 febbraio 2021 n. 2661

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