Impugnazione della sentenza di fallimento e credito prededucibile del difensore
È negata la prededucibilità al credito dell’avvocato per l’attività professionale prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento, avendo tale credito natura non concorsuale e derivando da attività svolta a esclusivo vantaggio del debitore.
Analoga conclusione vale per le prestazioni rese nel procedimento prefallimentare, poiché, ai fini della maturazione delle competenze professionali, rileva il momento in cui le attività sono state condotte a termine, da individuarsi nel momento in cui il procedimento si conclude con la pronuncia della sentenza, fermo restando che, in caso di impugnazione, si deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza.
Cass. civ., 24 febbraio 2021 n. 4932