Estinzione anticipata del finanziamento e riduzione dei costi a carico del consumatore – Altra conferma della sentenza Lexitor
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza 11/9/2019, C- 383/18, ha valorizzato il contesto della disposizione di cui all’art. 16.1 della direttiva n.2008/48, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 141/2010, che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito e il suo obiettivo, cioè quello di garantire in modo effettivo un’elevata protezione del consumatore.
Pertanto è stato affermato che l’art. 16.1 della direttiva n.2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli maturati successivamente.
Corte giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383