L’omessa produzione in giudizio di copia dello stato passivo non rende l’opposizione improcedibile
In tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell’improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato.
I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, hanno chiarito che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non trovando applicazione l‘art. 347, comma 2, c.p.c., previsto solo per l’appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all’art. 90 l. fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato, non si realizza alcuna improcedibilità nell’ipotesi di omissione della produzione giudiziale dello stato passivo.
Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, n.9339