Opposizione allo stato passivo del fallimento e regole in materia di onere della prova
Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento (artt. 98 e 99 L.F.) si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova.
Da ciò consegue che l’opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l’onere di dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione.
Nella fattispecie esaminata, relativa a un credito di lavoro per differenze retributive, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva respinto l’opposizione del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova testimoniale con cui lo stesso aveva dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato in un periodo determinato).
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, n.5847