Concordato fallimentare e imposta di registro
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2838/2020, ha confermato il pronunciamento di primo grado, riconoscendo illegittima l’applicazione dell’imposta di registro sull’omologa del concordato fallimentare con assuntore nella misura del 3% del debito accollato.
La sentenza ricorda che, in base all’art. 21, comma 3, TUR, “non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni”.
L’Erario può, pertanto, percepire soltanto l’imposta normalmente dovuta sul trasferimento all’assuntore dell’attivo fallimentare, secondo la composizione di questo, similmente a quanto accadrebbe ove tale trasferimento avvenisse non nell’ambito di una procedura concorsuale ma nel contesto di un negozio ordinario, peraltro in conformità ad un ovvio principio di eguaglianza sostanziale.
Comm. trib. reg. Lombardia sez. XVII – Milano, 03/12/2020, n. 2838