Pagamento di assegno di traenza non trasferibile a soggetto non legittimato: è esclusa la responsabilità della banca.
Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità.
Difatti la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, n.3649