Fallimento e revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio
Nel giudizio in cui è parte un fallimento, l’ammissione della procedura concorsuale al patrocinio a spese dello Stato non è revocabile, ai sensi dell’art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, dal giudice richiesto della liquidazione del compenso, atteso che la richiamata disposizione non è applicabile alla fattispecie regolata dall’art. 144 del medesimo D.P.R..
Le ragioni di tale irrevocabilità risiedono, in primo luogo, perché la procedura fallimentare risulta ammessa al patrocinio d’ufficio direttamente dalla legge a seguito dell’attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, e non già in via provvisoria.
In secondo luogo, in quanto l’attestazione “de qua” deve essere apposta nel decreto con cui il giudice delegato autorizza il curatore ad avviare la lite ovvero a resistere in giudizio, sicché la verifica giudiziale che la lite non viene promossa, ovvero si resiste, in mala fede o colpa grave risulta già effettuata dal giudice all’uopo individuato dall’ordinamento e non può esser sottoposta ad ulteriore valutazione, stante la natura propria della disciplina speciale in tema di fallimento.
Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, n.27310