Rimesse bancarie revocabili – Irrilevanza circa la natura solutoria e/o ripristinatoria
Lo Studio Legale Riccardi ottiene un’importante pronuncia giudiziale dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale conferma, in materia di revocatorie bancarie ex art. 67 L.F., i principi di diritto affermati con la sentenza di prime cure.
Nello specifico la sentenza in commento è degna di nota in quanto, all’esito della riforma dell’art. 67 L.F. ad opera della L n.80/2005, viene evidenziato che ai fini della revocabilità delle rimesse bancarie (ex art. 67 L.F.) hanno rilievo, unicamente ed esclusivamente, la “consistenza e la durevolezza” della riduzione dell’esposizione debitoria divenendo, per converso, del tutto irrilevante l’originaria distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
La Corte Partenopea richiama, in argomento, l’indirizzo giurisprudenziale di merito (T/Perugia sent. n.1260/2019) e di legittimità (Cass. civ. sent. n.277/2019) che hanno sancito l’irrilevanza della suddetta distinzione.