Responsabilità dei Sindaci
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di “operazioni con parti correlate”, sussiste la responsabilità dei sindaci ove, in occasione di tali operazioni, omettano o esplichino in modo inadeguato il controllo su tutta l’attività sociale.
Difatti il dovere di vigilanza sancito dall’art. 2403 c.c. non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell’intera gestione dell’ente ed è posto a tutela, oltre che dei soci, anche dei creditori sociali, in modo ancora più stringente nelle società quotate, considerata l’esigenza di garantire l’equilibrio del mercato.
Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un sindaco, sanzionato per omessa vigilanza in occasione di operazioni con parti correlate, non avendo rilevato significative carenze nel parere del previsto Comitato, pur potendo avvalersi degli strumenti informativi di cui all’art. 151 d.lgs. n. 58 del 1998.
Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, n.1601