Azione di responsabilità-Quantificazione del danno
Nell’azione proposta dal curatore per la responsabilità degli amministratori nel fallimento, è corretto quantificare i danni in base alla dispersione dell’attivo e alla colpevole protrazione dell’attività produttiva che genera maggiori debiti.
La legittimità di tale criterio non è smentita dal fatto che l’importo oggetto di liquidazione, in tal modo quantificato, sia poi ridotto, fissandolo nella differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, in virtù del limite della pretesa fatta valere.
Ad affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso degli amministratori della società fallita che contestavano sia l’esistenza di una prova che il danno subito dalla società fosse collegato alle loro condotte, sia i criteri di liquidazione.
Cassazione civile sez. I, 08/10/2020, n.21730