Fallimento e opposizione a decreto ingiuntivo
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di interruzione del processo per intervenuto fallimento dell’opponente, il decreto ingiuntivo rimane inopponibile alla massa, ragion per cui è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta che sia tornato “in bonis”.
Nella fattispecie esaminata la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello di conferma della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito.
Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, n.22047