Dalla comunicazione integrale via PEC della sentenza di rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento decorre il termine breve per l’impugnazione
La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex. art. 18, comma 14, l. fall..
Il meccanismo previsto dall’art. 18 cit., ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione; conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione.
Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.568